ATTENZIONE, il procedimento che segue può essere utilizzato soltanto per i decreti ingiuntivi emessi in forma non esecutiva mentre, per quelli esecutivi, si dovrà procedere come si faceva in precedenza (vedi QUI).
Come è noto, l'art. 52 del D.L. n. 90/2014 ha modificato l'art. 16 bis del del D.L. 179/2012 aggiungendo il comma 9 bis secondo il quale: "Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.".
Tanto premesso, ecco come procedere per autenticare in proprio le copie dei decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Roma.
1) Emissione del decreto ingiuntivo - Quando viene emesso il decreto ingiuntivo, nell'atto digitale inserito nel fascicolo telematico compare soltanto il numero di ruolo del procedimento ma non anche il numero del decreto. Per ovviare a tale inconveniente che potrebbe rivelarsi motivo di impugnazione, è opportuno, una volta appurato tramite consultazione su Polisweb che il decreto è stato emesso, prendere nota della data di deposito del ricorso e del numero del decreto ingiuntivo da riportare nell'attestazione di cui si dirà al successivo punto 3.
2) Estrazione delle copie - Procedere, sempre tramite Polisweb, alla stampa delle copie del ricorso e del decreto
ingiuntivo.
3) Autentica delle copie - Eseguita la stampa delle copie del ricorso e del decreto ingiuntivo, queste andranno
assemblate aggiungendo come ultima pagina un foglio con su stampata la seguente attestazione (che include anche i dati cui si è precedentemente fatto riferimento: data di deposito e numero del
decreto):
"Io sottoscritto Avv. _______________________, nato a ___________ Roma il __/__/____, con studio in via ______________________ n. ___ – 00100 Roma (Cod. Fisc. __________________), nella mia qualità di difensore di _______________________ (Cod. Fisc. ___________________) dichiaro, ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 9 - bis, D.L. 179/2012 così come introdotto dall'articolo 52, D.L. 90/2014, che le suestese copie cartacee del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data __/__/____ e del pedissequo decreto ingiuntivo n. ________/____ emesso in data __/__/____ nel procedimento R.G. n. _____/____ pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sez. Decreti Ingiuntivi, estratti mediante consultazione on line del fascicolo telematico, sono conformi agli originali in esso contenuti.
Roma lì, __/__/____
Avv. _________________________ ".
Tutte le pagine del documento vanno, poi, collegate mediante un timbro di giunzione o con la propria firma.
All'atto in forma autentica così realizzato, si può aggiungere un ulteriore foglio contenente la relata di notifica de eseguire in proprio (ex legge n. 53/94) o tramite Ufficiale
Giudiziario.